Bullismo

Bullismo

Il bullismo è definito come un comportamento prepotente, aggressivo e ripetitivo tra pari, nei confronti di chi non è in grado di difendersi.

Caratteristiche

SISTEMATICITA’ ripetizione nel tempo
INTENZIONALITA
ASIMMETRIA DI POTERE squilibro far bullo e vittima

Prepotenza

DIRETTA (schiaffi, aggressioni fisiche, minacce dirette, ecc)
INDIRETTA (diffusione di “voci” non vere, manipolare il gruppo a proprio favore, ecc)

Figure e ruoli nel bullismo

Bullo

chi prende attivamente l’iniziativa nel fare prepotenze ai compagni

Chi è?

  • il bambino prepotente ha un livello di ansia e insicurezza
  • particolarmente basso
    generalmente non presenta problemi di autostima
  • ha un temperamento attivo-impulsivo
  • spesso abbinato a fattori di educazione familiare che rimandano in prevalenza all’anaffettività, al permissivismo, all’autoritarismo e alle punizioni fisiche 

Vittima

chi subisce più spesso le prepotenze

Chi è?

  • si percepisce timida e poco attraente
  • ha un’opinione negativa di sè e della propria situazione
  • se attaccata reagisce chiudendosi in sè stessa o piangendo
  • a scuola vive in condizioni di solitudine ed isolamento

La vittima provocatrice

  • alunno inquieto o offensivo, che tende a controbattere e può essere fastidiosi anche per gli adulti
  • il suo comportamento provoca irritazione, tensione e reazioni negative da parte di molti compagni o, addirittura, di tutta la classe 

Altri soggetti coinvolti

AIUTANTI: chi agisce in modo prepotente ma come “seguace” del bullo
SOSTENITORE: chi rinforza il comportamento del bullo, ridendo, incitando o semplicemente stando a guardare
DIFENSORE: chi prende le difese della vittima consolandola e cercando di far cessare le prepotenze
ESTERNO: chi non fa niente ed evita il coinvolgimento diretto o indiretto in situazioni di prepotenza 

Conseguenze sulla vittima

Malesseri somatici e psicosomatici

In adolescenza: Disturbi emotivi, disturbi alimentari, depressione, ideazione suicidaria

  • Il bullismo interessa nella stessa misura ragazzi e ragazze
  • Le ragazze sono vittime di violenza con frequenza maggiore
  • Le ragazze sono più spesso oggetto di forme indirette di bullismo

Forme di bullismo

Le forme dirette: quali aggressioni fisiche e minacce sono una prerogativa prettamente maschile, e la relazione tra vittima e “aggressore” è di tipo vis a vis

Le ragazze sono oggetto di azioni che mirano a svilire, escludere ed emarginare. La violenza è caratterizzata da modi più sottili e meno evidenti. (La manifestazione più evidente è il Cyber-bullismo)

Bullismo e baby gang

BULLISMO

  • OGGETTO: coetaneo
  • Coincidenza tra “soggetto e oggetto”
  • Violenza per prevaricare

BABY GANG

  • OGGETTO: chiunque
  • Centralità dell’oggetto (furti, rapine, danneggiamenti)
  • Prevaricare per ottenere

Le novità introdotte dalla legge n. 71/2012

La legge n. 71 del 2017 introduce una serie di importanti novità: 

  1. La possibilità per il minore che abbia compiuto anni 14 (ovvero dei propri genitori) che sia vittima del bullismo informatico di rivolgere istanza al gestore del sito internet/social media per ottenere l’oscuramento del profilo e/o la rimozione dei dati riguardanti il minore;
  2. in caso di inattività da parte del gestore del sito, la possibilità di rivolgere analoga istanza a tutela del minore anche al Garante della privacy che dovrà attivarsi nelle successive 48 ore;
  3. applica la disciplina dell’ammonimento del questore (strumento già utilizzato per fronteggiare lo stalking) al fenomeno del cyber-bullismo. Può essere richiesto l’intervento del questore fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia dal minore ultra quattordicenne nei confronti di altro minorenne.
  4. può essere applicato fino a quando non è proposta querela o denuncia nei confronti di minore con età superiore ad anni 14;
  5. la persona offesa (trattandosi di minore, i soggetti esercenti la patria potestà) può esporre i fatti avanzando richiesta di ammonimento nei confronti di altro minore;
  6. il Questore, se ritiene fondata l’istanza, convoca il minore purché ultraquattordicenne, unitamente ad almeno un genitore od altra persona esercente la potestà genitoriale, e lo ammonisce oralmente, redigendo processo verbale;
  7. gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età;
  8. l’ammonimento non è alternativo alle azioni di carattere educativo ed alle sanzioni disciplinari in ambito scolastico previste dall’art. 5.